IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Contributo annuale
 
   1.  La  Giunta  Regionale e' autorizzata a concedere un contributo
annuale  per  le  attivita'  scientifiche  del  Centro  nazionale  di
prevenzione  e  difesa sociale, con sede in Milano, in considerazione
della rilevanza, per i propri fini istituzionali delle  attivita'  di
studio,  di  ricerca  scientifica,  di documentazione di informazione
bibliografica  svolte  dal  Centro  nelle   materie   di   competenza
regionale.
   2.   Il   contributo   di  cui  al  precedente  comma  e'  erogato
annualmente, in unica soluzione, con  Decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato.